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Bicicletta in Circumvesuviana - ATTO SECONDO

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Messaggio Da DaliaNera Mer Feb 27, 2008 12:23 am

Bicicletta in Circumvesuviana - ATTO SECONDO Logo_Circumvesuviana

Egregio Signor Iorio,
riscontriamo la sua e-mail del 10/02/2008 e Le riportiamo di seguito uno stralcio delle “Condizioni e Tariffe” che risponde alla Sua legittima richiesta di chiarimenti.
Condizioni e tariffe
per il trasporto delle persone, colli a mano e animali sui mezzi gestiti dalla Circumvesuviana

Parte Prima
Condizioni generali Trasporto ferroviario

(omissis)

Titolo IV
trasporto colli a mano ed animali
Capo I - Colli a mano
Art 47 - Definizione di colli a mano - Per collo a mano deve intendersi ogni pacco, valigia o simili che il viaggiatore porta con sé. Per bagaglio si intende, invece, il complesso dei colli a mano trasportati da un unico viaggiatore.
Art 48 - Colli ammessi nei convogli - Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente nei convogli colli a mano a condizione che, in complesso, non superino i Kg.20, non eccedano le misure di cm 50x30x25 e non arrechino disturbo agli altri viaggiatori od ingombrino il passaggio.
Vengono, altresì, ammessi al trasporto anche le carrozzelle per persone impedite ed i carrozzini pieghevoli per bambini; per questi ultimi deve essere pagato il prezzo relativo al minimo tassabile, mentre per le prime il trasporto è gratuito. I colli eccedenti i limiti sopra indicati possono essere ammessi al trasporto solo se la disponibilità di spazio e la portata massima lo consentono; essi vengono tassati in base alle vigenti tariffe.
I colli a mano devono essere collocati sugli appositi supporti o sotto i sedili senza incomodo per gli altri viaggiatori; gli oggetti che non possono essere così sistemati non sono ammessi al trasporto.
(omissis)

Art 54 - Eccedenza di peso e di volume - I colli a mano eccedenti il peso di Kg.20 o le dimensioni stabilite dall’art.48, vengono eccezionalmente ammessi al trasporto, dietro pagamento dell’importo dovuto, solo se preventivamente autorizzati dal personale del treno.


Il trasporto della bicicletta, quindi, non è consentito in quanto non vi sono sul treno appositi supporti atti a collocarla, al di là della eventuale autorizzazione del personale di bordo per colli eccedenti il peso e le dimensioni stabilite dall’art .48.
Provvederemo senz’altro ad aggiornare il sito aziendale ( attualmente in fase di rivisitazione) con tali informazioni.
Nel ringraziarLa per la segnalazione e scusandoci per l’informazione poco esaustiva che il nostro personale Le ha fornito, cogliamo l’occasione per porgerle cordiali saluti.


Il Responsabile Relazioni con il Pubblico
Circumvesuviana S.r.l.


Io ho i miei limiti. Spiegatemi il nesso fra preambolo e considerazioni.
Distinti Saluti

Cris(occosepazz)
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